
Oggi scendiamo nel vivo dell’infortunistica stradale, per mettere ordine in alcuni concetti che, nel confronto quotidiano tra periti fiduciari, CTU-CTP e periti patrocinatori, vengono ripetuti come verità acquisite senza esserlo affatto.
Da anni circola – sottovoce ma con insistenza – una definizione che non trova riscontro in alcun trattato serio di Infortunistica: urto da ostacolo fisso. Un’espressione che molti colleghi hanno ormai interiorizzato, utilizzandola per contestare la compatibilità di un danno come se si trattasse di una categoria tecnica definita. Ma se ci si riflette appena, si vede subito che non definisce nulla.
Quali sarebbero, infatti, questi “ostacoli fissi”? L’elenco è potenzialmente infinito: paracarri, pali di segnaletica, frontoni di marciapiedi, alberi, pali luce, cassonetti, muri perimetrali, guardrail, cordoli spartitraffico, cancellate. Tutti elementi con geometrie, quote e modalità di interazione completamente differenti.
La domanda diventa quindi inevitabile: a quale ostacolo fisso si riferisce il perito fiduciario quando contesta un danno? Perché la definizione non lo chiarisce. Indica il peccato, non il peccatore. E l’onere interpretativo ricade sul lettore: spesso il perito patrocinatore che subisce la contestazione, o il CTU che deve orientarsi dentro una formula vuota.
Il punto critico è che molte compagnie liquidano (o meglio: non liquidano) basandosi proprio su questo assunto non tecnico, appoggiando la contestazione così come formulata. Ciò che stupisce davvero è che nessuno, sinora, abbia evidenziato la natura meramente retorica di questa locuzione: parole in libertà, prive di un contenuto tecnico verificabile.
Perché o si identifica l’ostacolo, lo si colloca nella scena, gli si attribuisce una funzione coerente con la cinematica del sinistro che si sta analizzando, oppure l’“urto da ostacolo fisso” è aria fritta.
“Danno preesistente”: altra formula magica priva di contenuto
Un’altra locuzione che merita la stessa sorte è “danno preesistente”, espressione che molti colleghi tirano fuori con la stessa leggerezza con cui si lancia un’ipotesi al bar.
Sembra una definizione tecnica, appare come qualcosa di assodato, ma in realtà non spiega nulla.
Preesistente a che cosa, esattamente?
Il perito che usa questa formula vorrebbe far intendere che il danno fosse già presente prima del sinistro oggetto di causa.
Bene: quale prova porta?
Perché preesistente può significare qualsiasi cosa: preesistente rispetto al sinistro, certo… ma anche preesistente rispetto all’invenzione della ruota, o rispetto a quando Giulio Cesare non era ancora preconsole romano.
La parola, da sola, non stabilisce alcun nesso temporale verificabile.
E questo è il punto che nessuno mette a fuoco: la definizione “danno preesistente” non vale nulla se non è sostenuta da documentazione.
E per documentazione non si intende il “mi sembra” del perito fiduciario o la “sensazione” che quel graffio sia vecchio: qui servono:
- foto antecedenti al sinistro;
- perizie precedenti;
- fatture di riparazione non eseguite;
- atti risarcitori passati;
- verbali di intervento con data certa;
- rilievi tecnici cronologicamente verificabili.
Tutto il resto è fuffa.
Il rischio semantico: far passare l’ovvio per dimostrato
Quando si dice che un danno è “preesistente”, il fiduciario ottiene due effetti psicologici:
- dare l’impressione di aver identificato qualcosa,
- scaricare sul danneggiato l’onere della prova, come se toccasse a lui dimostrare l’inesistenza di un passato che non è mai stato documentato.
Una tecnica retorica più che tecnica, che però spesso funziona nei confronti di chi non ha la prontezza di smontarla a dovere.
La verità è semplice
Se il danno è davvero preesistente, lo si dimostra.
Se non lo si dimostra, non lo si può affermare.
E affermarlo comunque non è una valutazione: è un’opinione.
Il perito può dire “ritengo che il danno appaia datato”, può dire “non presenta caratteristiche di recente produzione”, può ipotizzare un’usura, ma non può chiamarlo “preesistente” senza aver fissato temporalmente un “prima” documentabile.
Una definizione tecnica richiede un “prima” e un “dopo”.
Senza data certa, preesistente è un avverbio senza direzione.
Conclusione
Per farla breve, “danno preesistente” funziona esattamente come “urto da ostacolo fisso”:
fa scena, ha un suono apparentemente tecnico, ma non identifica nulla e non dimostra nulla.
O si portano le prove, o è aria fritta anche questa.
Le quote d’urto: il centimetro che non combacia

Probabilmente direte che me la sono inventata, eppure ho un testimone: un collega ingegnere che, come me, ha potuto leggere le note critiche alla consulenza tecnica d’ufficio in cui uno scrupoloso perito fiduciario ha sollevato una contestazione degna di nota.
Secondo lui, le quote d’urto da me rilevate non combaciavano di un centimetro.
Un centimetro che, nella sua ricostruzione, diventava la prova regina dell’incompatibilità tecnica.
Un dislivello “significativo”, a suo dire.
E per completare il quadro grottesco, il centimetro contestato riguardava la fiancata di un veicolo furgonato, quindi un mezzo a cassone chiuso.
Senza sapere, e soprattutto senza verificare, se il furgone fosse carico o scarico di merce al momento del sinistro, il perito fiduciario ha ritenuto opportuno fondare l’intera critica proprio su quel centimetro.
Un centimetro… su un furgone… senza conoscere la condizione di carico.
Il tutto portato come prova tecnica dirimente.
È in momenti come questi che si capisce quanto possa essere elastico, per qualcuno, il concetto di “rigore ricostruttivo”.
Il mito del calco perfetto
Questo episodio è in realtà solo un sintomo di qualcosa di più diffuso: la crescente pretesa, da parte di molti fiduciari, che il danno debba corrispondere al “perfetto calco” dell’oggetto che lo ha generato.
Un’impronta digitale, come pretendono anche certi giudici.
Un trasferimento speculare, quasi bidimensionale, come se le carrozzerie dei veicoli si comportassero come pongo fresco e le collisioni fossero atti di pressatura da laboratorio.
Eppure la dinamica degli urti non è questo.
Non lo è mai stata, e nessun trattato serio – da Nisini a quelli più recenti – parla di “calchi perfetti”.
Un perito, nel momento in cui valuta un punto d’urto, non deve cercare una fotocopia, ma un effetto ragionevole: la traccia compatibile con la direttrice primitiva dell’urto, con la geometria del contatto e con il tipo di deformazione riconosciuto dalla letteratura tecnica.
Se cerchi il calco perfetto… non combacia mai nulla
Il risultato di questa ossessione è che non combacia mai niente.
Per forza: nessun urto reale, con complessità tridimensionale e materiali che cedono, piegano, scivolano o si deformano in modo anisotropo, potrà mai generare una corrispondenza “millimetrica”.
E allora cosa accade?
Che il fiduciario, convinto di avere in mano la lente di Sherlock Holmes, parte dal punto d’urto su una fiancata e stende il metro oltre ogni logica, fino a raggiungere zone della scocca che:
- non sono state interessate dal contatto,
- non sono nella direttrice dell’urto,
- non partecipano al fulcro della dinamica.
E così, se il fulcro d’urto è su una fiancata e la deformazione arriva sul bordo del tetto, ecco che il nostro zelante tecnico si mette a misurare il tetto.
E se il tetto non combacia con la sua ipotesi… ecco che i centimetri diventano 20, 30, anche 40.
Del resto, quando si parte dal presupposto sbagliato – il calco perfetto – basta allungare il metro e alla fine si trova sempre “incompatibilità”.
Dimenticando la cosa più ovvia
Che un danno non è la copia conforme dell’oggetto che lo ha generato.
Un danno è:
- l’effetto dell’ingresso in campo,
- la direzione primitiva dell’urto,
- la progressione della deformazione,
- la trasmissione degli sforzi quando la lamiera non può più cedere in un solo punto.
E soprattutto:
è tridimensionale, non è una stampa.
La ricerca del centimetro perduto è solo un esercizio retorico:
si allontana dalla tecnica per abbracciare la geometria scolastica, quella dei triangoli perfetti, delle superfici ideali e dei metodi che non esistono nella realtà degli urti.
In fondo il problema è sempre lo stesso: molti fiduciari si accostano al riscontro come se avessero davanti un lavoro di falegnameria, dove ogni bordo deve combaciare al millimetro e ogni superficie deve incastrarsi come una tavola fresata.
Ma qui non si lavora con pannelli e spine di legno: si ragiona di cinematica, di vettori, di deformazioni progressive, di ingressi in campo e di distribuzione degli sforzi.
E quando si confonde una collisione con un incastro, il risultato non può che essere un centimetro diventato caso di Stato.

